In data 19 ottobre avevamo inviato una richiesta al Ministero in cui chiedevamo, per le supplenze in oggetto, il rispetto del regolamento delle supplenze tuttora vigente – DM 430/2000: a titolo esemplificativo il diritto al completamento orario (con frazionamento del posto) o la sostituzione del personale che dovesse eventualmente e legittimamente assentarsi successivamente alla sottoscrizione del contratto (es congedo per maternità, congedo biennale per Legge 104/92, etc).
Il Ministero, con nota n. 2981 del 25-10-2023, conferma quanto da noi sostenuto ovvero che il dirigente scolastico potrà procedere al frazionamento del posto, fermo restando il limite massimo di 36 ore settimanali complessive, e precisa altresì:
– che è possibile accogliere, esclusivamente, una variazione per qualifica da Assistente Amministrativo/tecnico a Collaboratore Scolastico e non viceversa tenuto conto del limite di spesa fissato dalla norma di riferimento.
– che tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie della misura – ivi incluse quelle del I ciclo che hanno espresso la preferenza per Assistente Amministrativo/Tecnico possono attribuire un incarico ad un Assistente Tecnico o ad un Assistente Amministrativo.
Campobasso, 25/10/2023
Nicolino Fratangelo
Segretario Regionale Federazione Uil Scuola Rua Molise
– M_PI.AOODPPR.REGISTRO_UFFICIALE_28U_29.0002981.25-10-2023.pdf
– PNRR_Supplenze_ATA.pdf