Istituto Omnicomprensivo
Giulio Rivera

Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado - Liceo Economico Sociale - Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane

Comitato dei genitori

Pubblicato in data 19 apr 2024

Ultima Revisione in data 19 apr 2024

Descrizione

Il “Comitato dei genitori” è costituito di diritto, come previsto dall’art. 5 c. 2 del D.L. 297/94 – Testo Unico – dai genitori eletti nei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe.
In questa sezione si pubblicano i materiali del “Comitato dei genitori” dell’Istituto Comprensivo di Denominazione e verranno altresì segnalate particolari iniziative. Il comitato si riunisce i primi lunedì di ogni mese, dalle ore 20.30 alle ore 22.00, salvo diversamente indicato.

Il Comitato dei genitori gestisce una propria pagina Facebook e un sito: l’Istituto Omnicomprensivo non ha responsabilità alcuna in merito ai contenuti e ai post pubblicati su tali piattaforme.

Cosa fa

Il Comitato genitori è un organismo di coordinamento della rappresentanza nell’ambito di istituto, con possibilità di formulare indicazioni e proposte che non interferiscano con le competenze degli organi collegiali.

Sede e orari per il pubblico

Consultare la pagina Facebook del Comitato.

Contatti

Consultare la pagina Facebook del Comitato.

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19/5/1994)0.

TITOLO I – ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA E ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI
CAPO I – Organi collegiali a livello di circolo e di istituto e assemblee degli studenti e dei genitori
Sezione I – Organi collegiali a livello di circolo e di istituto
Art. 5 – Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe
1. Il consiglio di intersezione nella scuola materna, il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell’articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe, nonché due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli studenti della classe.
3. Nella scuola dell’obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea.

Tutti gli allegati

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